Nuovo Regime Forfettario 2016: Regime Agevolato per Professionisti e Piccole Imprese
Nel presente articolo vengono descritte brevemente alcune delle principali novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016.
Novità Legge di Stabilità 2016: Regime agevolato per Professionisti e Piccole Imprese
Si rivede il regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014, come risulta dalle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (commi 111 – 113 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015). In particolare:
1. viene eliminata la norma che vietava l’accesso al regime agevolato se l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, era pari o superiore alla misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l’importo di 20.000 euro;
2. viene disposto che sono esclusi dal regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; con questa nuova disposizione, meno penalizzante di quella del di cui si è detto sopra, si vuole evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente l’applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d’impresa, arte o professione;
3. viene prevista la riduzione dal 15% al 5% della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività (in precedenza, per i due anni successivi al primo era prevista la riduzione di un terzo del reddito); tali disposizioni si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, scegliendo il regime forfetario;
4. si rivedono, al rialzo, i limiti di ricavi e compensi indicati nell’allegato 4, annesso alla legge n. 190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge;
in sintesi, dal 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di 10.000 euro mentre per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività la soglia è aumentata di 15.000 euro;
5. viene prevista l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.
Reddito imponibile nel regime forfetario
Con la Legge di Stabilità 2016 il reddito imponibile viene determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, che si differenzia in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica altresì un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionali/comunali ed Irap, pari al 15%.
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, si deducono dal reddito determinato forfettariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Il reddito determinato forfettariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).
Semplificazioni contabili
Pur rimanendo l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dal versamento (con alcune eccezioni) dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti).
Non sono tenuti a operare le ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi), così come alle stesse non sono assoggettati (rilasciando un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri.
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