Novità in materia di Contenzioso Tributario
Il Decreto di riforma del Processo Tributario, D.lgs 156/2015 ha rinnovato la disciplina dell’esecutività /delle sentenze emesse nell’ambito del contenzioso tributario e della relativa sospensione.
A seguito delle rettifiche disposte dalla Riforma è stato inserito, nel testo del D.lgs 546/1992 l’art. 67 bis che sancisce il principio secondo cui le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie sono immediatamente esecutive. Tale nuova disposizione introduce il principio generale che permette l’esecuzione delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie, equiparandole a quelle rese nel giudizio civile e amministrativo, in favore di tutti le parti in giudizio. Tale principio è stato comunque recepito tenendo conto della peculiarità del processo tributario, strutturato pur sempre come un giudizio di impugnazione di atti autoritativi, come quello amministrativo.
In tale contesto, pertanto, si è ritenuto di mantenere ferma la disciplina di cui all’art. 68 del D.lgs 546/1992; tale articolo continua a disciplinare la riscossione a titolo provvisorio in pendenza del giudizio, e quindi, l’esecuzione delle sentenze ancora soggette a impugnazione in favore dell’Amministrazione finanziaria. La riscossione a titolo provvisorio continua a essere limitata a quanto disposto dal giudice di primo grado, con un massimo di due terzi di quanto previsto dall’originario atto impugnato, e del residuo dovuto a seguito della sentenza di secondo grado.
Con riguardo all’immediata esecuzione delle sentenze a favore del cotribuente, è stato completamente riscritto l’art. 69 del D.lgs 546/1992. Tale articolo prevede la disciplina di ordine generale dell’ “Esecuzione delle Sentenzae di condanna in favore del contribuente”. In tale nuovo articolo, viene stabilito il principio secondo cui le sentenze emesse in senso favorevole al contribuente sono immediatamente esecutive ancorchè soggette ad impugnazione.
Ai sensi della nuova formulazione della norma, è stato disposto che le sentenze aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme a favore del contribuente, nonchè quelle riguardanti atti relativi ad operazioni catastali, potranno essere oggetto di immediata esecuzione, salvo il rilascio di apposita garanzia, ove disposto dal giudice, per somme superiori a 10.000 Euro. Al riguardo l’ufficio avrà un termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ovvero dalla presentazione della garanzia, per provvedere.
In caso contrario il contribuente potrà richiedere l’esecuzione della sentenza tramite il giudizio per ottemperanza. Per quanto concerne l’entrata in vigore delle disposizioni in commento, si fa presente che con specifico riguardo all’esecuzione delle sentenze in favore del contribuente l’entrata in vigore è stata posticipata al 1° giugno 2016.
Sospensione dell’esecuzione delle sentenze
Con la modifica dell’art. 2 del D.lgs 546/1992 è stata introdotta apposita disciplina riguardante i poteri cautelari delle parti dopo la pronuncia di primo grado.
Entrambe le parti del processo tributario, potranno chiedere alla Commissione regionale di sospendere l’esecutività della sentenza in casi di gravi e fondati motivi, al pari di quanto previsto dall’art. 283 del codice di procedura civile. inoltre in favore del contribuente viene espressamente disposto che lo stesso puo’ chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto ove da questo possa derivargli un grave ed irreparavile danno.
La tutela cautelare successiva al giudizio di primo grado, viene estesa con l’introduzione dell’art. 62 bis nel D.lgs 546/1992, anche alle sentenze pronunciate in secondo grado ed oggetto di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. La sospensione dovrà essere richiesta direttamente alla Commissione Tributaria Regionale che ha pronunciato la sentenza. La norma, inoltre presuppone, per la proposizione di tale domanda che il ricorso per cassazione sia già stato presentato.
A differenza della tutela concessa con riguardo alle sentenze di primo grado, in questo ultimo caso la tutela cautelare è subordinata all’esistenza di un danno grave ed irreparabile. La tutela cautelare riguardante le sentenze rese nel giudizio di appello, pertanto viene ancorata in corrispondenza di quanto avviene nel giudizio, esclusivamente a ragioni di periculum in mora, prescindendo totalmente dall’eventuale fumus bonis iuris.
Nuovo reclamo e mediazione
Le principali novità in tema di reclamo e mediazione, ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs 546/1992. come novellato, sono le seguenti:
– ambito oggettivo: il reclamo finalizzato alla mediazione viene esteso a tutte le controversie di valore inferiore ad Euro 20.000,00 indipendemente dall’ente impositore;
– ambito soggettivo: il reclamo dovrà essere esercitato nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D.lgs 446/1997, oltre che nei confronti dell’Agenzia delle Entrate come attualmente avviene.
La nuova norma sul reclamo e sull’eventuale proposta di mediazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016.
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