Legge di Stabilità: Nuovo Regime Forfettario
Il DDL di Stabilità 2015 disciplina un nuovo regime forfettario agevolato per i cd. “Minimi”, ovvero gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, con l’aliquota del 15%.
Il nuovo regime prevede delle condizioni di accesso diverse rispetto al precedente Regime dei Minimi. Una differenza sostanziale riguarda i criteri di determinazione del reddito, non più di tipo analitico, ma di tipo forfettario.
Il Nuovo Regime Forfettario 2015: Contenuti
Il nuovo regime è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, non in forma associata.
Il contribuente forfettario, ai fini Iva, in caso di operazioni passive domestiche, è considerato alla stregua di un consumatore finale. Inoltre, non è sostituto d’imposta e i suoi ricavi o compensi non sono assoggettati a ritenuta. Non si applicano infine studi di settore o parametri.
Con l’introduzione del regime forfettario vengono contestualmente soppressi i regimi delle nuove iniziative produttive, dei “nuovi minimi” (regime fiscale di vantaggio con sostitutiva del 5%) e il contabile agevolato. Dal 2015 nessuna impresa o professionista potrà entrare nei suddetti regimi; tuttavia, i nuovi minimi che nel 2014 fruiscono del regime potranno continuare a restarci fino a scadenza naturale.
Con il nuovo regime, il contribuente dovrà applicare ai ricavi e compensi percepiti (criterio di cassa) uno specifico coefficiente di redditività diversificato a seconda del tipo di attività esercitata tenendo conto della codifica ATECO 2007. Stabilito il reddito si applica l’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap nella misura del 15%.
Diversamente dal Regime dei Minimi, si tratta quindi di un regime forfettario in cui non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nello stesso periodo relative all’esercizio dell’attività d’impresa o professionale: le spese sono forfettizzate nella percentuale di redditività.
Questo è uno dei punti maggiormente criticati in quanto, per effetto della forfettizzazione, quasi mai il contribuente riuscirà ad azzerare completamente il proprio reddito. L’azzeramento potrà verificarsi solo laddove, dopo aver applicato il coefficiente di redditività, il contribuente sarà ancora in grado di considerare in deduzione i contributi previdenziali a suo carico. Diversamente, il nuovo sistema determinerà, di fatto, un livello di imposizione minima che nella sostanza vuole significare l’introduzione di una sorta di Minimum Tax.
Il Nuovo Regime Forfettario 2015: Requisiti
La norma definisce puntualmente tre requisiti per l’ingresso nel regime forfettario:
1) spese complessive per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazione con solo apporto di lavoro, non superiori a Euro 5.000;
2) stock di beni strumentali (considerati al lordo degli ammortamenti) di ammontare complessivo non superiore a Euro 20.000 (considerando il valore al 31 dicembre dell’esercizio precedente);
3) ricavi o compensi percepiti non superiori a determinate soglie diversificato a seconda del tipo di attività esercitata tenendo conto della codifica ATECO 2007 (si veda tabella qui di seguito riportata).
SETTORE DI ATTIVITA’ | Valore max ricavi/compensi | Coefficiente di redditività |
Alimentari e bevande | 35.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 40.000 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 30.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 20.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 15.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 15.000 | 62% |
Attività di servizi di alloggio e di ristorazione | 40.000 | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | 15.000 | 78% |
Altre attività economiche | 20.000 | 67% |
Al fine di favorire l’avvio delle nuove attività, il nuovo regime prevede per il primo periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, la riduzione del reddito forfettario (al netto dei contributi) per un importo pari a 1/3.
Ad esempio:
Se il reddito è stato determinato nella misura di 9.000 euro, la parte imponibile, per effetto della suddetta diminuzione, ammonta a 6.000 euro.
Tuttavia, la riduzione prevista nei primi tre periodi di imposta è subordinata esclusivamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
– il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività, precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
– qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti imposti per l’accesso al nuovo regime forfettario.
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