Legge di Stabilità 2016: Le Novità Fiscali in Sintesi
Nel presente articolo vengono descritte brevemente alcune delle principali novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre 2015.
Detrazione IVA per acquisti unità immobiliare
Per il 2016, si potrà detrarre dall’Irpef, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto, effettuato dal primo gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione, quindi, sarà pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo d’acquisto e dovrà essere ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e risparmio energetico: proroga detrazioni
Vengono prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In particolare risultano prorogate sino al 31 dicembre 2016 le seguenti aliquote di detrazione:
– 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
– 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.
Per quanto riguarda il bonus mobili, viene previsto che le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 fino a 16.000 euro.
Leasing immobili ad uso abitazione principale
Si introduce una disciplina civilistica e fiscali sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo. Sul versante fiscale, oltre alle agevolazioni in materia di imposta di registro, si segnala la deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei costi, relativi al contratto di locazione finanziaria, e in particolare:
– dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro,
– del costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 Euro per i canoni e 10.000 Euro per il costo di acquisto).
Tasi abitazione principale
Dal 2016 saranno escluse dall’ambito di applicazione della Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonchè dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso ( categorie catastale A/1 , A/8 e A/9). L’esenzione, opera, quindi anche per i detentori a qualsiasi titolo (locazione, comodato), di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale.
Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal comune nel 2015 (nel silenzio 90%).
Imu e comodato
Viene stabilita a partire dal 2016, una riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, sempre non di lusso.
Estromissione beni società
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono estrometterli a condizioni agevolate, purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva IRES e IRAP nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. L’imposta sostitutiva va versata nel seguente modo:
– il 60% entro il 30 novembre 2016;
– la restante parte pari al 40% entro il 16 giugno 2017.
Estromissione beni imprese individuali
L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Deduzioni forfetarie IRAP
Per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione forfetaria diventa pari a:
– 13.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
– 9.750 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;
– 6.500 euro se la base imponibile supera 180.839,91 euro ma non 180.919,91 euro;
– 3.250 euro se la base imponibile supera 180.919,91 euro ma non 180.999,91 euro.
Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni
Si riapre il termine per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
Il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto di rideterminazione del valore.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dovrebbe essere per tutti pari all’8%.
Rivalutazione beni d’impresa
Viene reintrodotta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni. È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018. È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l’imposta sostitutiva del 10%.
Termini per gli accertamenti fiscali
Si modifica la vigente disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA:
– sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi:
dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
– si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino all’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;
– viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
Le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).
Superammortamento
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sarà maggiorato del 40%.
I limiti al denaro contante
Dal primo gennaio 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, possono essere effettuati per importi fio ad Euro 2.999,99 e non più fino ad Euro 999,99.
Quindi, da quest’anno i negozianti non dovranno più effettuare gli adempimenti previsti dall’articolo 3 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, per consentire agli stranieri privati extracomunitari o extra SEE di pagare gli acquisti con denaro contante fino a 3.000,00 Euro.
Siamo a vostra disposizione, una prima consulenza e un preventivo sono gratuiti!