Decreto milleproroghe – Novità di bilancio
Approvata in via definitiva la legge di conversione LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19, del decreto mille-proroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016). Diventano, dunque, definitive le novità inserite nel testo originario del decreto.
Novità in tema di bilancio
Raccordo tra le nuove norme sul bilancio e le disposizioni fiscali
Si estendono le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese, modificando l’articolo 83 del TUIR.
Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale; sono inoltre apportate alcune modifiche di coordinamento al TUIR.
I bilanci delle società che non applicano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) a partire dal 1° gennaio 2016 si adeguano anche dal lato fiscale.
Con un emendamento al decreto Milleproroghe 2017 è ufficiale la semplificazione dei bilanci. Le nuove regole prevedono la possibilità di determinare le imposte dovute e di posticipare la scadenza d’invio della dichiarazione dei Redditi SC e dell’Irap di 15 giorni: scadenza quindi fissata al 16 ottobre prossimo.
Ed, inoltre, viene prorogata di 15 giorni, per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, per agevolare la prima applicazione delle nuove regole sui bilanci.
Il ripristino e l’eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito.
La rettifica dell’attivo sarà ininfluente ai fini fiscali e la deduzione procederà nei periodi successivi in continuità rispetto alla rappresentazione contabile ed al piano di ammortamento precedente.
Il rispetto della previa imputazione a conto economico viene garantita dalla modifica all’art. 109 del Tuir che equipara a tal fine le imputazioni a patrimonio netto.
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