Casa: Tasse e Scadenze 2015
L’attuale quadro normativo, fiscale e tributario presenta molte novità in tema di imposte e tributi che, a vario titolo, gravano sul patrimonio immobiliare dei cittadini.
Con il nuovo anno fiscale molte delle vecchie tasse hanno cambiato nome, ma il peso che esse continuano ad esercitare su un bene primario come la CASA è rimasto immutato.
La vera novità in materia è rappresentata dalla IUC – Imposta Unica Comunale, introdotta dalla legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/14).
Ci troviamo, per la prima volta, di fronte ad una sostanziale unificazione dei tributi locali, prevedendosi, ad un tempo, una tassazione a carattere misto, in parte precipuamente patrimoniale ed in parte rivolta ad implementare, tutelare e finanziare i c.d. servizi comunali indivisibili.
La IUC si struttura, in realtà, in tre distinti tributi di differente natura che gravano, a vario titolo e con diversa funzione, sul patrimonio immobiliare complessivamente considerato, e precisamente:
TASI
Tassa sui servizi indivisibili, rivolta alla copertura dei costi e degli oneri della spesa pubblica locale in tema di c.d. servizi comunali indivisibili, come, ad esempio, la polizia locale, l’illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico e delle strade, la sicurezza stradale, etc.
L’onere di tale tributo grava su chiunque sia titolare della proprietà o, semplicemente, possieda e/o detenga, a qualsiasi titolo ed a prescindere dalla qualificazione catastale, immobili o fabbricati, compresa l’abitazione principale, nonché aree scoperte od aree edificabili, a prescindere dall’uso cui sono adibiti o destinati.
Restano, invece, esclusi dall’imposta i terreni agricoli, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree condominiali comuni, non detenute od occupate in via esclusiva, di cui all’art. 1117 c.c.; rientrano, però, nell’ambito di applicazione del tributo gli immobili inutilizzati.
In sostanza, per le prime case “non considerate di lusso” (ovvero non classificate alle categorie A/1, A/8 e A/9), la TASI sostituisce l’IMU, mentre negli altri casi si somma a questa.
L’imposta, pertanto, graverà sia sui proprietari che sugli inquilini (che, lo ricordiamo, sono insieme titolari di autonoma obbligazione tributaria), con differenti percentuali e quote di ripartizione che dovranno necessariamente essere deliberate entro il 23 maggio di ciascun anno dai Comuni (la quota di competenza dell’inquilino potrà variare dal 10 al 30%).
Gli applicativi per la base di calcolo della TASI sono dati dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e quindi moltiplicata per i medesimi coefficienti già previsti per l’IMU.
L’aliquota è fissata fra l’1 per mille e il 2,5 per mille; tuttavia, sarà in facoltà dei Comuni di aumentarla fino allo 0,8 per mille.
I Comuni avranno, altresì, il potere discrezionale di ridurre l’aliquota, ove ne ricorrano i presupposti, sino all’azzeramento di questa, nei seguenti casi:
- utilizzo non continuativo dell’immobile (ad es., ad uso stagionale);
- occupante unico (ad es., persona che viva da sola);
- soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi;
- ovei Comuni individuino particolari categorie di contribuenti meritevoli di specifiche tutele.
Il versamento del tributo avviene attraverso apposito MODELLO F24 (per i soggetti che hanno presentato il Modello Unico per la Dichiarazione dei redditi è prevista, tuttavia, la compensazione, totale o parziale, di quanto dovuto per la TASI con i crediti di imposta, in primis con l’IRPEF).
La Fantetti & Partners, Studio di Commercialisti a Milano, Vi ricorda che la scadenza dell’acconto T.A.S.I. è prevista per il 16 giugno p.v., mentre quella per il saldo è il 16 dicembre.
IMU
Si tratta dell’imposta municipale unica, già introdotta con il Decreto Legge c.d. Salva Italia del 2011 in sostituzione della vecchia ICI.
Presupposto impositivo del tributo è la titolarità della proprietà od anche il solo possesso e/o detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili e/o fabbricati non destinati ad abitazione principale e non considerati “di lusso”, ovvero classificati alle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi di pregio storico ed artistico).
Rimangono escluse le abitazioni principali di categoria catastale A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale) e A/7 (abitazioni in villini), nonché i fabbricati rurali strumentali ed i terreni siti nei comuni montani.
Gli applicativi per il calcolo della base imponibile dell’IMU sono dati dal valore della rendita catastale rivalutata al 5%, come visto in precedenza per la TASI, e moltiplicata per i coefficienti previsti dalla legge, ovvero:
- 160 per i fabbricati e gli immobili classificati nelle categorie catastali A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze);
- 140 per quelli delle categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5 (uffici pubblici, magazzini, laboratori);
- 80 per le categorie A/10 e D/5 (uffici, studi professionali, banche);
- 60 per il gruppo catastale D (opifici, alberghi, fabbricati con funzioni produttive connesse all’agricoltura) ad eccezione della categoria D/5;
- 55 per la categoria catastale C/1 (negozi).
- Al valore ottenuto si applicano le aliquote decise sia per l’IMU che per la Tasi dai singoli Comuni con le proprie delibere.
La Fantetti & Partners, studio di Commercialisti a Milano, Vi ricorda che la relativa aliquota, comprensiva anche della TASI, non potrà comunque superare il limite dell’11,4 per mille.
TARI
Tassa sui rifiuti, imposta comunale che andrà a gravare, oltre alla TASI ed all’IMU (ove dovuta), sui contribuenti che occupano, a qualsiasi titolo, locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva;
- iltributo non è, inoltre, dovuto con riferimento a quei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
In caso di multiproprietà dell’immobile o del fabbricato, è obbligato il soggetto che ha la gestione dei servizi comuni, fatto salvo il diritto di rivalersi, in misura percentuale, sull’effettivo detentore.
E’, peraltro, in facoltà di ciascun Comune, stabilire riduzioni parziali od esenzioni (ad es., in caso di unico occupante, uso stagionale e/o comunque discontinuo, soggetti residenti oltre i sei mesi all’anno all’estero, etc.), anche diverse da quelle oggetto di specifiche previsioni di legge.
La Fantetti & Partners – Commercialisti a Milano – ricorda che ai fini del calcolo della TARI rilevano le superfici dichiarate o quelle già accertate.
Siamo a vostra disposizione, una prima consulenza e un preventivo sono gratuiti!