Bonus Macchinari
Bonus Macchinari: Credito d’Imposta
La Legge 116/2014 ha istituito un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, riservato ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, fino al 30/06/2015. Tale credito di imposta è chiamato gergalmente Bonus Macchinari.
L’Assonime (Associazione fra le società Italiane per Azioni) ha fornito una serie di chiarimenti con riferimento a questo credito d’imposta. In particolare, si è soffermata sul tema dell’individuazione dei beni strumentali agevolabili. Infatti, i beni oggetto dell’agevolazione devono essere compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, costituendo quindi una limitazione oggettiva alla fruizione del beneficio.
Ricordiamo che il credito d’imposta è attribuito nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Il credito va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo (la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 01/01/2016 oppure 01/01/2017 ovvero dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento) ed indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato. Il provento non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Bonus Macchinari: Beni Inclusi/Esclusi
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a Euro 10.000. Tale importo minimo deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento in beni strumentali effettuato dall’imprenditore e non ai singoli beni che lo compongono. In particolare, se i singoli componenti del macchinario (acquistati distintamente) non sono utilizzabili autonomamente l’uno dall’altro, l’osservanza del limite dovrà essere verificata considerando il bene nel suo complesso. In particolare, dovrà essere effettuata la sommatoria dei singoli componenti e se il costo (complessivo) sarà superiore a 10.000 euro l’impresa potrà fruire del bonus.
L’Assonime inoltre ritiene che i pezzi di ricambio dei macchinari entrano nell’ambito dei cespiti agevolabili. Invece sono esclusi i beni di consumo anche se inclusi nella Tabella ATECO 2007 nella divisione 28. L’Assonime esprime invece perplessità circa la possibilità di agevolare gli apparati acquistati e conservati dalle imprese al fine di effettuare eventuali interventi di manutenzione e sostituzione di pezzi non più funzionanti.
Si ricorda infine che il credito d’imposta è revocato se:
- L’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
- L’imprenditore trasferisce i beni in strutture produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla medesima impresa), entro il termine di decadenza dell’attività di accertamento (ordinariamente entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Bonus Macchinari: Riferimenti Normativi
- Art.18 del D.L. 91/2014 (convertito dalla Legge 116/2014)
- Circolare Assonime n. 9 del 2 aprile 2015
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